Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per i Finanzieri è composto:
a. dal Presidente;
b. dal Vicepresidente;
c. da due membri effettivi scelti fra le categorie degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri tutti in servizio permanente della Guardia di Finanza;
d. da tre membri supplenti dei quali:
(1) uno, di grado non inferiore a maggiore, per la carica di cui alla lettera b.;
(2) due tratti dalle categorie di personale di cui alla lettera c..
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, sentito il COCER (ad eccezione del Presidente).
Durano in carica tre anni e non sono rinominabili.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria, quando occorra, su invito del Presidente ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
A norma dell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione:
a. approva il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale;
b. delibera le erogazioni previste dallo statuto;
c. formula le proposte di modificazione dello statuto;
d. delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titolo di proprietà, vendita di beni fruttiferi, lasciti da investire;
e. può nominare un consigliere delegato, scelto fra i membri del Consiglio di amministrazione, al quale sono conferiti poteri di firma degli atti di ordinaria amministrazione;
f. può nominare, qualora si renda necessario l'approfondimento di complesse tematiche d'interesse del Fondo, comitati tecnici, con funzioni consultive;
g. esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
h. su proposta del Presidente, nomina il Segretario e un ufficiale o un ispettore preposto alla Cassa.
Il Comandante Generale della Guardia di Finanza può assistere alle sedute del Consiglio.